Art. 1
In vigore dal 20 nov 1991
1. Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato in magazzino anteriormente al 1o settembre 1990.
2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento è esportato tal quale oppure previa trasformazione.
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