Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 nov 1991
1. Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato in magazzino anteriormente al 1o settembre 1990. 2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento è esportato tal quale oppure previa trasformazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3378:oj#art-1