Art. 2 · Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue:

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue:

In vigore dal 19 nov 1991
1) All'articolo 7: - il testo del punto 1, parte introduttiva, è sostituito dal testo seguente: « 1) se appartiene ai codici NC 0406 10 20 e 0406 90 93, alla somma degli elementi seguenti: » - il testo del punto 2, parte introduttiva, è sostuito dal testo seguente: « 2) se appartiene ai codici NC 0406 10 80 e 0406 90 99, alla somma degli elementi seguenti: ». 2) Nell'allegato i gruppi di prodotti del gruppo n. 11 sono sostituiti dai gruppi seguenti: Numero del gruppo Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura combinata Prodotti pilota per ognuno dei gruppi di prodotti « 11 0406 10 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 77 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 85 0406 90 89 0406 90 93 0406 90 99 Formaggio, in forme intere, di una maturazione da 6 a 8 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio »
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