Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9. (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (4) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1.
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