Art. 4
In vigore dal 19 nov 1991
Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione l'accesso uguale e continuo al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3392:oj#art-4