Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. C 143 dell'1. 6. 1991, pag. 10. (2) Parere reso il 25 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.
Storico versioni

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