Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 nov 1991
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1991. La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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