Art. 2
In vigore dal 13 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 38.
ALLEGATO
Codice NC Designazione delle merci Codice del prodotto « ex 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: 1102 10 00 Farina di segala: avente tenore in ceneri compreso tra 0 e 1 400 mg/100 g 1102 10 00 500 avente tenore in ceneri superiore a 1 400 e inferiore o uguale a 2 000 mg/100 g 1102 10 00 700 avente tenore in ceneri superiore a 2 000 mg/100 g 1102 10 00 900 ex 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets di cereali: Semole e semolini: 1103 11 di frumento (grano): 1103 11 10 di frumento (grano) duro: avente un tenore in ceneri compreso tra 0 e 1 300 mg/100 g: semole con un tasso di passaggio in un setaccio con maglie dell'apertura di 0,160 mm inferiore al 10 %, in peso 1103 11 10 200 altri 1103 11 10 400 avente tenore in ceneri superiore a 1 300 mg/100 g 1103 11 10 900 1103 11 90 di frumento (grano) tenero e di spelta: avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g 1103 11 90 200 avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g 1103 11 90 800 »
Storico versioni
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