Art. 2
In vigore dal 12 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1. (6) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 9.
Storico versioni
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