Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. (4) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 2. ALLEGATO Coefficienti applicabili al Regno Unito Coefficiente applicabile Periodo di applicazione all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky 1o luglio 1991-30 giugno 1992 0,513 0,475
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