Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 nov 1991
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato: a) Per i seguenti prodotti originari della Svezia: Numero d'ordine Codice NC (*) Designazione delle merci Volume del contingente (in t) Dazio contingentale (in %) 0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 09.0601 0302 50 10 della specie Gadus morhua 3 500 0 altri pesci, esclusi fegati, uova e lattimi: 0302 62 00 Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 0302 63 00 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 0304 Filetti di pesci e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: 0304 10 freschi o refrigerati: Filetti: 09.0603 altri: 1 500 0 ex 0304 10 31 di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e dei pesci della specie Boreogadus saida: della specie Gadus morhua (*) Vedi i codici Taric in allegato. Numero d'ordine Codice NC (*) Designazione delle merci Volume del contingente (in t) Dazio contingentale (in %) 1604 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: 09.0605 Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: 250 0 1604 12 Aringhe: 1604 12 90 altri: 1604 13 Sardine, alacce e spratti: 1604 13 90 altri 1604 19 altri: 09.0607 altri: 200 0 1604 19 99 altri 1604 20 altre preparazioni e conserve di pesci: 1604 20 90 d'altri pesci 09.0609 1604 30 Caviale e suoi succedanei: 60 0 1604 30 90 Succedanei del caviale 1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati: 09.0611 ex 1605 20 00 Gamberetti: 120 7,5 decorticati, anche congelati, esclusi gli scampi del genere Crangon (*) Vedi i codici Taric in allegato. b) Per i seguenti prodotti originari della Norvegia: Numero d'ordine Codice NC (*) Designazione delle merci Volume del contingente (in t) Dazio contingentale (in %) 09.0701 ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90 Grassi ed oli animali di origine marina, diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di un contenuto netto di più di 1 kg 1 000 8,5 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana: Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati: 0305 51 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 09.0707 ex 0305 51 10 secchi, non salati: esclusi i merluzzi della specie Gadus macrocephalus 3 900 0 0305 59 altri: Pesci della specie Boreogadus saida: 0305 59 11 secchi, non salati 09.0709 0305 30 19 Filetti di merluzzi, delle specie Gadus morhua e Gadus ogac, e filetti di pesci a specie Boregadus saida, secchi, salati o in salamoia 3 000 0 09.0711 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci: ex 1604 13 90 altre: sardinelle (alacce), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati 400 10 ex 1604 19 99 altre, esclusi i merluzzi carbonari affumicati ex 1604 20 90 Pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati (*) Vedi i codici Taric in allegato. c) Per i seguenti prodotti originari dell'Austria: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente (in hl) Dazio contingentale (in %) 09.0801 2009 80 11 2009 80 19 Succhi concentrati di pere 2 000 30 + AGR eventualmente applicabile d) Per i seguenti prodotti originari della Svizzera: Numero d'ordine Codice NC (*) Designazione delle merci Volume del contingente (in t) Dazio contingentale (in %) 09.0901 0809 20 10 ex 0809 20 90 Ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene 1 000 0 (*) Vedi i codici Taric in allegato. 2. Nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, ai numeri d'ordine 09.0701, 09.0801 e 09.0901, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione del 1985. Nel quadro degli altri contingenti il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi doganali indicati nella tabella seguente: Numero d'ordine Spagna (%) Portogallo (%) 09.0601 0 0 09.0603 0 0 09.0605 1,7 3,8 09.0607 1,7 3,8 09.0609 1,7 3,8 09.0611 7,3 10,3 09.0707 0,9 0 09.0709 0,9 0 09.0711 10,5 12,5 3. Le importazioni dei prodotti elencati al paragrafo 1 che beneficiano già di un dazio doganale inferiore o uguale in conformità di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili al contingente tariffario corrispondente. 4. Le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, numeri d'ordine da 09.0601 a 09.0611, 09.0707, 09.0709 e 09.0711 beneficiano del contingente solo a condizione che il prezzo franco frontiera stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (3), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati. 5. Si applicano i protocolli relativi alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegati agli accordi tra la Comunità economica europea da un lato e il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria e la Confederazione svizzera dall'altro.
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