Art. 4
In vigore dal 11 nov 1991
Il Regno di Spagna riversa il più rapidamente possibile nella seconda parte del contingente tutte le quantità che alla data del 15 settembre 1992 non saranno state utilizzate nell'ambito della parte che gli è stata attribuita.
Esso comunica contemporaneamente alla Commissione il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 settembre 1992 incluso ed imputate sul contingente tariffario, nonché, se del caso, il totale delle quantità riversate.
A decorrere dal 16 settembre 1992, le importazioni in Spagna dei prodotti anzidetti beneficiano del contingente tariffario soltanto nei limiti del saldo disponibile e secondo le modalità di cui all'.
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