Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 nov 1991
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto sotto indicato è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicati a lato: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) 09.0613 0710 21 00 ex 0710 29 00 (*) Piselli congelati, originari della Svezia 6 000 4,5 in Spagna 6 negli altri Stati membri (*) Codice Taric 0710 29 00*10. 2. Il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia è applicabile.
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