Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 nov 1991
1. L'importo del premio pagabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell' del regolamento (CEE) n. 1065/68 è il seguente: (in ecu) Regione Importo stimato del premio pagabile per capra 2 Resto della regione 2 14,480 - Grecia [articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89] 16,548 - Grecia (altre femmine) 0,719 2. In applicazione dell', paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: (in ecu) Regione Acconto del premio pagabile per capra 2 Resto della regione 2 4,344 - Grecia [articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3013/89] 4,964 - Grecia (altre femmine) -
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