Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 8. (4) GU n. L 197 del 30. 7. 1980, pag. 1. (5) GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 15.
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