Art. 1
In vigore dal 5 nov 1991
Il Regno Unito è autorizzato, per la campagna viticola 1991/92, a permettere l'aumento supplementare delle gradazioni alcolometriche previsto per la zona viticola A dall'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma dello stesso articolo 18, sempreché siano ottenuti da uve:
a) destinate all'elaborazione di vini da tavola,
b) appartenenti alle varietà di viti raccomandate e autorizzate che figurano in allegato.
Storico versioni
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