Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 nov 1991
I paesi che successivamente al 1o gennaio 1995 effettuano esportazioni o riesportazioni nella Comunità delle merci enumerate nell'elenco di cui all'allegato II sempreché contengano pellicce delle specie di cui all'allegato I devono certificare che dette pellicce sono originarie di un paese che figura nell'elenco di cui all', paragrafo 1, primo comma o che beneficiano di una sospensione conformemente all', paragrafo 2. La Commissione determina, conformemente alla procedura di cui all', i documenti appropriati per tale certificazione.
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