Art. 1
In vigore dal 4 nov 1991
Ai fini del presente regolamento si intende per « tagliola »: un congegno destinato a trattenere o catturare un animale mediante ganasce che si chiudono saldamente su uno o più arti dell'animale, impedendo all'arto o agli arti in questione di sottrarsi alla presa.
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