Art. 1
1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:
In vigore dal 30 ott 1991
- circa 700 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1o luglio 1991;
- circa 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o ottobre 1991;
- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991;
- circa 4 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991;
- circa 1 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o marzo 1991.
2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.
4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 dell'11 novembre 1991.
6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3216:oj#art-1