Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 ott 1991
Le domande d'impegno, di pagamento ed i resoconti trimestrali devono essere conformi alle osservazioni preliminari specificate nell'allegato I. Tali domande e resoconti sono trasmessi alla Commissione dall'autorità competente, direttamente oppure tramite lo Stato membro.
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