Art. 2
In vigore dal 30 ott 1991
1. L'autorità competente trasmette alla Commissione, al più tardi al momento dell'invio del primo resoconto trimestrale, i formulari su cui i beneficiari hanno presentato le domande di pagamento: questi formulari debbono contenere perlomeno una descrizione delle modalità di finanziamento dell'investimento, una sintesi delle spese effettuate ed una tabella comparativa degli investimenti previsti e degli investimenti realizzati in base ad indicatori quantitativi e fisici, conformemente all'allegato I, punto 3. Entro lo stesso termine essa informa inoltre la Commissione sui metodi di controllo e sulle disposizioni applicative nazionali, salvo qualora tali dati siano già stati trasmessi in applicazione dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché su qualsiasi altro documento relativo all'attuazione amministrativa dell'azione. Essa comunica infine i successivi aggiornamenti della documentazione contemplata dal presente paragrafo.
2. L'autorità competente trasmette, conformemente agli allegati Va e Vb, la relazione di esecuzione concernente ciascuna quota annua entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza del periodo della quota di cui trattasi.
Storico versioni
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