Art. 6

Art. 6

In vigore dal 28 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. M. M. RITZEN (1) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.
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