Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. M. M. RITZEN (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35. (4) GU n. L 370 del 31. 12. 1988, pag. 33.
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