Art. 2
In vigore dal 28 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (3) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16. (4) GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 10. (5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.
Storico versioni
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