Art. 7

Art. 7

In vigore dal 18 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 24. (5) GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 20. (6) GU n. L 239 del 28. 8. 1991, pag. 5. (7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (8) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
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