Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 ott 1991
I prezzi comunitari alla produzione per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono stabiliti nell'allegato per i periodi di due settimane dal 4 novembre 1991 al 31 maggio 1992.
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