Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 ott 1991
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'India verso la Comunità sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Tutti i prodotti spediti dall'Indonesia verso la Comunità a decorrere dal 18 settembre 1991 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia, detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'India prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
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