Art. 5
In vigore dal 11 ott 1991
1. Il contratto è stipulato per le fibre di lino lunghe di cui all' del regolamento (CEE) n. 2885/90.
2. Il contratto può essere stipulato soltanto con persone:
- che abbiano rispettato tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2885/90;
- che siano in possesso del quantitativo che ha formato oggetto del contratto di ammasso.
3. In deroga all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1524/71, i contratti sono stipulati per un quantitativo minimo di 3 000 kg.
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