Art. 5

Art. 5

In vigore dal 11 ott 1991
1. Il contratto è stipulato per le fibre di lino lunghe di cui all' del regolamento (CEE) n. 2885/90. 2. Il contratto può essere stipulato soltanto con persone: - che abbiano rispettato tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2885/90; - che siano in possesso del quantitativo che ha formato oggetto del contratto di ammasso. 3. In deroga all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1524/71, i contratti sono stipulati per un quantitativo minimo di 3 000 kg.
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