Art. 4
Il contratto deve vertere:
In vigore dal 11 ott 1991
- durante i primi due mesi, su un massimo del 75 %,
- nel terzo e quarto mese, su un massimo del 50 %,
- nel quinto e sesto mese, su un massimo del 25 %,
del quantitativo che ha formato oggetto di un contratto di ammasso a norma del regolamento (CEE) n. 2885/90.
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