Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:
In vigore dal 9 ott 1991
1) All'articolo 25, paragrafo 2, il primo periodo è completato dal seguente testo:
« e previa pubblicazione dell'importo definitivo delle integrazioni a norma dell'articolo 32 bis, paragrafo 3. »
2) All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il versamento dell'aiuto avviene entro i 120 giorni successivi alla data alla quale sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2. »
3) All'articolo 36, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Tuttavia, laddove lo Stato membro abbia accertato il diritto all'aiuto ma sia in attesa:
- dei risultati delle analisi a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 o dell'articolo 32,
e/o
- della pubblicazione degli importi definitivi delle integrazioni,
la cauzione può essere svincolata nella misura massima dell'80 % conformemente alle disposizioni del primo comma. L'eventuale quota rimanente della cauzione può essere svincolata dopo che siano noti i risultati delle analisi e, se del caso, dopo la pubblicazione degli importi definitivi delle integrazioni. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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