Art. 2 · 1. Le spese di ammasso supplementari sono pagate per il periodo:

Art. 2

1. Le spese di ammasso supplementari sono pagate per il periodo:

In vigore dal 7 ott 1991
- che inizia dal giorno successivo al termine della messa a disposizione stabilito nella gara per la presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo designato dalla Commissione; giorno incluso nel periodo medesimo, - e che termina alla data dell'effettiva presa in consegna dei prodotti. 2. Le spese di ammasso supplementari sono fissate a 0,25 ecu/t al giorno. 3. L'importo di cui al paragrafo 2 è convertito in moneta nazionale applicando il tasso in vigore il 19 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
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