Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 ott 1991
Qualora, nel quadro delle gare indette in applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91, gli organismi designati dalla Commissione non abbiano preso in consegna i prodotti da fornire entro il termine di messa a disposizione stabilito per ciascuna fornitura, la Comunità assume le spese supplementari di ammasso secondo le norme del presente regolamento.
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