Art. 6 · 1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

Art. 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

In vigore dal 7 ott 1991
a) reca le indicazioni di cui all', paragrafo 1, o vi fa riferimento; b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell', paragrafo 1. 2. L'organismo competente trasmette senza indugio copia del contratto alla Commissione. 3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle disposizioni del contratto, in particolare procedendo ai seguenti accertamenti: - controlli amministrativi e contabili per verificare le spese sostenute e l'osservanza delle disposizioni in materia di cofinanziamento; - controlli scientifici e/o tecnici per verificare l'esecuzione delle prescrizioni dettagliate previste nel contratto; - altri controlli sul posto, in caso di necessità. Durante il periodo di validità del contratto devono essere effettuate almeno due ispezioni presso ciascun contraente.
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