Art. 5 · 1. Anteriormente al 1o dicembre 1991 l'organismo competente:

Art. 5

1. Anteriormente al 1o dicembre 1991 l'organismo competente:

In vigore dal 7 ott 1991
a) esamina dal punto di vista formale e materiale le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso si accerta che le proposte siano conformi al disposto dell' e all'occorrenza chiede agli interessati di completarle; b) stabilisce un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al presente regolamento. 2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (3), la Commissione stabilisce anteriormente al 1o gennaio 1992 l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento. 3. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1o febbraio 1992, i contratti relativi alle azioni approvate, redatti in almeno due esemplari e firmati dall'interessato e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione. 4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alle sue proposte.
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