Art. 3
In vigore dal 7 ott 1991
1. Gli interessati sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, in prosieguo denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all', paragrafo 1.
Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1o novembre 1991. In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è nulla.
2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate in allegato.
Storico versioni
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