Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 ott 1991
1. Le azioni di cui all', paragrafo 1, sono proposte ed attuate da organizzazioni o associazioni di produttori che: a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie, b) offrono adeguate garanzie in ordine al buon esito dei lavori. 2. Il finanziamento comunitario è limitato al 50 %. Non più del 10 % dell'importo totale disponibile per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord può essere destinato ad azioni ai sensi dell', paragrafo 1, lettere c), d) ed e). 3. Non si tiene conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni di cui trattasi.
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