Art. 1 · 1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati nell'Irlanda e nell'Irlanda del Nord:

Art. 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati nell'Irlanda e nell'Irlanda del Nord:

In vigore dal 7 ott 1991
a) la dotazione e l'installazione, il miglioramento e il controllo di impianti per la produzione del latte nell'azienda e di mungritrici meccaniche, in particolare per quanto concerne il perfezionamento della conta batterica totale e della conta citologica; b) la creazione di centri per la raccolta collettiva del latte dotati, se necessario, di impianti frigoriferi (in casi eccezionali, debitamente motivati, potranno essere concessi aiuti anche ad aziende individuali); c) la consulenza individuale dei produttori per quanto concerne la produzione (igiene delle stalle, mungitura e sanità del bestiame) e la conservazione del latte (refrigerazione); d) la consulenza in materia di raccolta (attrezzature cooperative, centri di raccolta) e trasporto del latte crudo (condizioni tecniche, attrezzatura e utilizzazione di autocisterne); e) la consulenza dei produttori in particolare per quanto concerne l'impiego di antibiotici, il controllo della mastite, la necessità di un controllo delle mungitrici meccaniche, la preparazione della mammella e le tecniche di mungitura; f) il miglioramento della qualità dell'acqua nelle aziende. 2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto soltanto se sono iniziate dopo il 17 giugno 1991; esse devono essere ultimate anteriormente al 1o febbraio 1993. In casi eccezionali, un periodo più lungo può tuttavia essere fissato in conformità dell', paragrafo 2, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata. 3. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 2 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora il contraente inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine inizialmente previsto a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili. Tuttavia tale proroga non può superare sei mesi.
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