Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 262 del 19. 9. 1991, pag. 11. ALLEGATO L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato: - Pescherecci da sostituire: Identificazione esterna lettere + numeri Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) DANIMARCA E 24 Yerseke OU4523 Esbjerg 88 E 359 A. C. Krarup OWLL Esbjerg 218 - Pescherecci che sostituiscono i pescherecci precedenti: Identificazione esterna lettere + numeri Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) DANIMARCA RI 426 Mette Janni OWAC Hvide Sande 210 E 29 Lissy Krarup OWGC Esbjerg 147 ALLEGATO L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato: - Pescherecci da sostituire: Identificazione esterna lettere + numeri Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) DANIMARCA E 24 Yerseke OU4523 Esbjerg 88 E 359 A. C. Krarup OWLL Esbjerg 218 - Pescherecci che sostituiscono i pescherecci precedenti: Identificazione esterna lettere + numeri Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) DANIMARCA RI 426 Mette Janni OWAC Hvide Sande 210 E 29 Lissy Krarup OWGC Esbjerg 147
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