Art. 5

Art. 5

In vigore dal 4 ott 1991
Le offerte devono vertere su tutte le spese di fornitura - ai sensi dell', paragrafo 2 - inerenti ad una partita o ad un gruppo di partite indicate nel bando di gara per una destinazione determinata, e devono essere espresse in ECU/t. In deroga all' del regolamento (CEE) n. 1676/85, tale importo viene convertito per mezzo del tasso di conversione valido il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Le offerte sono valide soltanto ove siano corredate: a) di una domanda di titolo d'esportazione che faccia riferimento, nella casella n. 22, al regolamento (CEE) n. 2938/91; b) della prova di avvenuto deposito di una cauzione di gara pari a 10 ECU/t. Le offerte che non risultino presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del bando di gara non sono valide. Le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.
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