Art. 15
In vigore dal 4 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 4. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 26. (6) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (7) GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 23. (8) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (9) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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