Art. 13

Art. 13

In vigore dal 4 ott 1991
Nel quadro della gara di cui all', gli organismi d'intervento interessati pubblicano, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima gara parziale, un bando di gara nel quale specificano, fra l'altro: - le clausole e condizioni complementari, sempreché siano compatibili col disposto del presente regolamento; - le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite, constatate all'atto dell'acquisto dall'organismo d'intervento oppure in occasione di successivi controlli; - le partite o i gruppi di partite su cui deve vertere l'offerta, con l'indicazione dei nominativi e indirizzi degli ammassatori, nonché di luoghi d'arrivo previsti per la fornitura delle partite; - i termini di ritiro dal magazzino e di fornitura. Il bando di gara e tutte le relative modifiche devono essere comunicati alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.
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