Art. 2
In vigore dal 4 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1991. Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 286 del 4. 10. 1989, pag. 5.
Storico versioni
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