Art. 4
In vigore dal 1 ott 1991
1. L'esecuzione della presente azione è affidata alla Commissione.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, ove necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (6).
3. La Commissione provvede al controllo in loco delle operazioni di fornitura nonché dell'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione dell'aiuto alla popolazione.
Storico versioni
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