Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1o ottobre 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 289 del 17. 11. 1990, pag. 7. (3) GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10.
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