Art. 1
In vigore dal 1 ott 1991
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.
Queste sospensioni sono applicabili dal 1o ottobre al 31 dicembre 1991.
Storico versioni
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