Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 set 1991
Gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati i coefficienti indicati nell'allegato. Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (3).
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