Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 set 1991
Per i prodotti indicati in allegato, che dopo essere stati acqistati in regime d'intervento pubblico siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1o ottobre 1991 e il 30 settembre 1992, si procede ad un deprezzamento equivalente alla differenza tra i prezzi d'acquisto e i prezzi di vendita prevedibili dei prodotti interessati.
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