Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 set 1991
L'acconto sul costo dello smercio dei prodotti delle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 viene calcolato applicando un coefficiente al valore degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. Per l'esercizio 1992, tale coefficiente è fissato a 0,75.
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