Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 set 1991
1. Fino al 31 dicembre 1991, il rilascio dei titoli d'importazione di ciliegie acide dei codici NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90, 0812 10 00, originarie della Iugoslavia, si effettua per un quantitativo aggiuntivo di 11 000 t. 2. La quantità fissata al paragrafo 1 è assegnata: a) a concorrenza di 9 500 t, agli operatori che hanno inoltrato domande di titoli d'importazione per questo prodotto originario della Iugoslavia, ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4061/88, nel corso del 1991; b) a concorrenza di 1 500 t, agli operatori che non soddisfano la condizione di cui alla lettera a). Tuttavia, se la quantità di cui alla lettera a) o b) non è oggetto di una domanda di titolo d'importazione o lo è solo parzialmente, il volume disponibile è assegnato ai richiedenti appartenenti all'altro gruppo di operatori. 3. a) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 2, lettera a), può vertere su un quantitativo superiore alla quantità dei prodotti in parola, originari della Iugoslavia, che hanno formato oggetto di titoli d'importazione rilasciati a detto operatore nel 1991. b) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 2, lettera b), può vertere su un quantitativo superiore al 20 % della quantità disponibile a detta lettera b). 4. I titoli sono rilasciati in conformità al regolamento (CEE) n. 4061/88, con l'esclusione dell' del citato regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento.
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