Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4. (3) GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 8. (4) GU n. C 33 del 9. 2. 1989, pag. 7. (5) Dazio provvisorio: GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 39 e 47. (6) Vedi pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10. (8) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 49.
Storico versioni

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