Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 set 1991
È prorogato per un periodo di due mesi il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina istituito con il regolamento (CEE) n. 1472/91. L'applicazione del dazio cessa se, prima della scadenza di detto periodo, il Consiglio adotta misure definitive o il procedimento viene chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
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